FAQ | Risposte alle domande frequenti

Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le “domande poste frequentemente”; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dal comitato UNPLI Lombardia, in risposta alle domande più comuni nella gestione di una Pro Loco.

  1. – Quali sono gli Enti del Terzo settore?

Gli Enti del Terzo settore, elencati nell’art. 4 del C.T.S. sono i se- guenti:

    • Organizzazioni di volontariato (OdV)

    • Associazioni di Promozione Sociale (APS)

    • Enti filantropici

    • Imprese sociali e cooperative sociali

    • Società di mutuo soccorso

    • Associazioni riconosciute e non riconosciute

    • Fondazioni

    • Altri Enti di natura privata escluse le società

Questi enti devono essere costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale previste dalla normativa.

Devono, inoltre, esercitare tali attività, in via esclusiva o princi- pale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro o di beni e servizi ed essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non si considerano enti del Terzo settore le Amministrazioni pub- bliche, i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le associazioni di datori di lavoro.

  1. – Quali sono le attività di interesse generale particolarmente interessanti per le Pro Loco?

 Le attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del CTS (Co- dice del Terzo Settore), sono state individuate in numero di 26 diversificate in vari settori economici.

Le Associazioni Pro Loco, nella loro particolare posizione nell’am- bito territoriale, potrebbero essere interessate ad indicare nei loro atti di costituzione e negli statuti una serie di attività di interesse generale che già abitualmente svolgono.

La condizione principale, a cui si devono impegnare tali Associa- zioni, è quella di attenersi allo svolgimento delle attività indicate negli statuti e all’assenza dello scopo di lucro, il tutto a fini del perseguimento dello scopo sociale.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che è sempre possibile am- pliare le proprie attività aggiungendone altre oltre quelle già in- dicate negli statuti o eliminandone alcune per le quali non esiste più alcun interesse a gestirle.

In questi casi, è necessaria una delibera assembleare per la modi- fica delle attività da svolgere.

Le attività che abitualmente vengono esercitate dalle Pro Loco da indicare nello statuto, previste dall’articolo 5 del CTS, potrebbero essere le seguenti:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi- glioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione ac- corta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu- rale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale o religioso;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informa- zione, di promozione, di rappresentanza e di concessione in licen- za di marchi di certificazione;

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantisti- che;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali- menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Dona- zione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale), e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di at- tività di interesse generale.

  1. – Quali sono le attività diverse?

 Le attività diverse che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo settore sono previste nell’art. 6 del CTS (Codice del Terzo Settore) a condizione che siano previste e consentite dallo statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di in- teresse generale.

Le attività diverse sono definite con le linee guida fornite da un de- creto ministeriale che dovrà individuare esattamente quelle con- sentite e in quale misura devono essere esercitate.

  1. – Come deve essere gestita la raccolta fondi?

La raccolta fondi viene regolata dal CTS all’art. 7 e consiste nell’at- tività svolta dagli enti nella ricerca di sostegni economici al fine di realizzare gli scopi sociali attraverso la gestione delle attività di interesse generale.

Può essere realizzata in forma organizzata e continuativa, anche con la cessione di beni e servizi di modico valore.

La raccolta di fondi è regolata da un decreto ministeriale.

  1. – Cosa si intende per patrimonio e come deve essere gestito?

Il patrimonio degli ETS è costituito da tutti i ricavi, rendite, pro- venti ed altre entrate comunque denominate e deve essere utiliz- zato per svolgere le attività statutarie consistenti in finalità civi- che, solidaristiche e di utilità sociale.

È stabilito che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, la- voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Sono considerate distribuzione indirette, tra le altre, i compensi, nonproporzionatiall’attivitàsvolta,erogatiadamministratori,sin- daci e a chiunque rivesta cariche sociali e comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghisettori.

Sono ugualmente considerati distribuzioni indirette i compensi a lavoratori subordinati o autonomi superiori del quaranta per cen- to rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Al momento di estinzione o scioglimento dell’associazione, il pa- trimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore gestito su base regionale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

  1. – Come avviene l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Gli ETS si iscrivono nel Registro ed indicano gli estremi dell’i- scrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico unitamente alla denominazione sociale (ODV o APS).

La domanda è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa di appartenenza all’Ufficio del Registro uni- co nazionale della Regione depositando l’atto costitutivo, lo sta- tuto ed eventuali allegati indicando la Sezione del registro in cui l’ente chiede l’iscrizione.

  1. – Quali sono le scritture contabili obbligatorie?

Le scritture contabili degli enti del terzo settore devono essere tenute al fine di poter gestire le attività esercitate e controllare l’aspetto quantitativo delle stesse.

In linea generale il CTS dispone di redigere il bilancio di eserci- zio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico-fi- nanziario e dalla relazione di missione.

Gli enti che hanno ricavi, rendite o proventi che non superano, nel corso dell’anno, 220.000 Euro, possono redigere il rendiconto economico-finanziario per cassa.

Lacontabilitàordinaria,perdisposizionegenerale,èobbligatoriaper losvolgimentocomplessivodelleattivitàsvolte,conalcuneeccezioni.

In relazione alle attività di interesse generale e a quelle attività di- verse svolte con modalità commerciali è consentita la contabilità semplificata.

In ogni caso è prevista la contabilità separata quando si esercitano contemporaneamente attività istituzionali e attività commerciali.

  1. – Quali sono i libri istituzionali e quelli di natura commerciale?

 Le norme del CTS prescrivono, per la generalità degli enti, la te- nuta dei seguenti libri, sia di natura istituzionale che di natura commerciale:

Libri e registri istituzionali:

  • Libro degli associati;

  • Libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea;

  • Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di amministrazione;

  • Libro delle adunanze dell’Organo di controllo, se esistente;

  • Libro di eventuali altri Organi;

  • Registro delle entrate;

  • Registro delle uscite;

  • Rendiconto economico finanziario;

  • Registro dei beni patrimoniali.

Libri e registri commerciali:

  • Registro dei corrispettivi;

  • Registro degli acquisti;

  • Registro dei beni ammortizzabili;

  • Bilancio e rendiconto finanziario per cassa (solo per gli Enti con volumi di entrate inferiori a 220.000 Euro).

  1. – Come si gestiscono i volontari?

I volontari che collaborano con le associazioni in modo non occa- sionale sono gestiti attraverso la loro iscrizione in un “Libro dei volontari”.

Il volontario è un soggetto che svolge la sua attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito e in modo non occasionale.

La sua attività non può essere retribuita in alcun modo. Al volon- tario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Sono comunque vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate an- che con autocertificazione con un limite massimo di 10 Euro gior- nalieri e 150 Euro mensili.

Queste disposizioni non possono essere applicate agli operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Gli Enti che utilizzano i volontari devono provvedere all’assicura- zione contro gli infortuni e le malattie connesse al servizio presta- to nello svolgimento delle loro attività.

  1. – Quali sono gli elementi dell’atto costitutivo?

L’atto costitutivo è il documento con cui un ente viene costituito al fine di svolgere una o più attività indicate nell’atto stesso.

Per la costituzione di una associazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS) è necessaria la presenza di almeno sette persone che si possono definire soci fondatori.

Gli elementi previsti dal CTS all’art. 21 sono i seguenti:

  1. La denominazione dell’ente;

  2. L’assenza di scopo di lucro e le finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

  3. L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;

  4. La sede legale;

  5. Il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale richiesta della personalità giuridica;

  6. Le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;

  7. I diritti e gli obblighi degli associati;

  8. I requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura;

  9. L’attività di interesse generale svolta;

  10. La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  11. Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

  12. La durata dell’ente.

Costituisce atto integrante dell’atto costitutivo lo statuto che con- tiene le norme di funzionamento dell’ente.

Viene specificato che in caso di contrasto con le norme dell’atto costitutivo lo statuto ha prevalenza sulle norme dell’atto costitu- tivo stesso.

  1. – Quali disposizioni di legge sono state abolite?

Con l’introduzione delle norme sul Terzo settore, sono state aboli- te molte norme già in vigore per gli enti senza scopo di lucro.

Tra queste norme le più significative sono:

  1. La legge 11 agosto 1991, n. 266 sul volontariato;

  2. La legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulle Associazioni di pro- mozione sociale;

  3. Gli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sulle ONLUS;

  4. L’articolo 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, converti- to in legge 6 febbraio 1992, n. 66, portante l’estensione delle agevolazioni della legge n. 398/1991 in materia di forfait per IVA e Imposte sul reddito per le Pro Loco e le Associa- zioni culturali.

  1. – Quali sono i regimi forfetari istituiti? 

In sostituzione delle norme di natura tributaria esistenti sono state disposte nuove norme che si affiancano alla normativa ge- nerale sia dell’IVA che delle Imposte sul reddito.

Quindi, il Codice del Terzo settore, accanto alla forma normale di tassazione sia diretta (Imposte sul reddito) che indiretta (Im- posta sul valore aggiunto IVA), ha istituito due tipi di forfait opzionali a cui gli Enti potranno aderire a seconda della propria convenienza ed in relazione al proprio volume di affari conse- guito nell’esercizio, dopo aver eseguito un esame della situazione amministrativa ed economica finanziaria derivante dall’attività esercitata:

  • A - Il regime forfetario normale previsto dall’art. 80 del CTS prevede l’applicazione, per opzione e per gli Enti del Terzo settore, diversi dalle ODV e le APS, dei seguenti coefficienti:

- Prestazioni di servizi:

Ricavi annui fino a € 130.000

coeff.

7%

da € 130.001 a € 300.000

10%

oltre € 300.000

17%

- Altre attività:

Ricavi annui fino a € 130.000

 

coeff.

 

5%

da € 130.001 a € 300.000

7%

oltre € 300.000

14%.

  • B - Il regime forfetario per le ODV e per le APS previsto, inve- ce, dall’art. 86 del CTS viene applicato fino all’ammontare di rica- vi ed entrate commerciali fino a 130.000 Euro annui di volume d’affari.

Entro tale importo:

  • per le ODV è previsto un coefficiente dell’ 1%;

  • per le APS è previsto un coefficiente del 3%-

Questi coefficienti si applicano sull’ammontare dei ricavi conse- guiti nel corso dell’anno. Sul reddito imponibile si applica attual- mente l’imposta IRES del 24% e l’imposta IRAP del 3,9%, quest’ul- tima superando un limite di reddito.

Con una disposizione inserita nel 1° comma dello stesso artico- lo 86 si prevede una possibile modifica del limite di € 130.000, sopra citato, in seguito ad una eventuale disposizione della Com- missione Europea.

1° Esempio:

Una APS nel corso di un esercizio rileva un volume d’affari annuo di Euro 30.000,00.

Su tale volume d’affari si applica il coefficiente del 3% per ottenere l’imponibile fiscale.

Quindi:

Ricavi nell’esercizio di competenza

30.000

Imponibile: coefficiente 3% sui Ricavi

900

IRES 24% da versare sull’ imponibile

216

L’IVA, in seguito all’applicazione di tale forfait, non viene ap- plicata.

Non si potrà detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

Al superamento del volume di € 130.000,00 si può optare per il for- fait normale per il reddito e l’applicazione dell’IVA in modo ordinario.

2° Esempio (utilizzo del forfait ordinario): Imposta sul reddito:

A - Ricavi nell’esercizio di competenza per le prestazioni di

servizio (primo scaglione)

130.000

Coefficiente 7% per imponibile su ricavi netti

9.100

IRES 24% sull’imponibile netto

2.184

I.V.A.:

 

 

Imposta dovuta 22%, per prestazione di servizi, sullo stesso imponibile di € 130.000

 

 

28.600 −

Meno Imposta versata su fatture dei fornitori,

ipotizzando acquisti per € 100.000

 

 

22.000

IVA da versare

6.600

B - Altra ipotesi:

 

 

Imposta sul reddito:

Ricavi nel corso dell’esercizio per la vendita di beni

 

 

130.000

Coefficiente 5% sui ricavi netti

6.500

IRES 24% sull’imponibile netto

1.560

IVA

Imposta 22%, per vendita di beni

 

 

28.600

Meno

imposta versata su fatture dei fornitori

ipotizzando acquisti per € 100.000

 

 

 

 

22.000

IVA da versare

6.600

L’altra possibilità è quella di non applicare il forfait per determinare il reddito ed eseguire la tassazione ordinaria sia per il reddito imponibile che per l’ IVA.

Esempio:

  • Imposta sul reddito:

Ricavi nell’esercizio di competenza per esercizio di vendita di

prodotti

- Costi acquisto di prodotti

130.000 −

100.000

Reddito imponibile

30.000

IRES 24% sull’imponibile

7.200

IRAP 3,9% su € 30.000

1.170

- Per l’ IVA vale l’esempio precedente: Ricavi

 

 

130.000

IVA 22% dovuta

28.600

IVA su acquisti su € 100.000

22.000

IVA da versare

6.600

  1. – Quali sono le caratteristiche delle O.D.V.?

Le Organizzazioni di volontariato si possono definire enti del Terzo settore se sono costituite in forma di associazioni, riconosciute o non riconosciute, con un minimo di sette persone fisiche o di tre organizzazioni di volontariato.

L’oggetto dello scopo sociale è lo svolgimento prevalente, in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del C.T.S.

Le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in prevalenza delle prestazioni di volontari associati.

Possono assumere lavoratori dipendenti ma questi non possono superare il cinquanta per cento del numero dei volontari.

  1. – Quali sono le caratteristiche delle A.P.S.?

Le Associazioni di Promozione sociale, istituite con la Legge 7 di- cembre 2000, n. 383, assumono importanza nel nuovo decreto di legge del Terzo settore in quanto, unitamente alle Organizzazioni di volontariato e alle Onlus e a differenza degli altri enti e asso- ciazioni, non dovranno provvedere ad iscriversi nel Registro Unico con la procedura prevista per tutti gli altri enti.

Infatti, le O.D.V. e le A.P.S. già iscritte nei Registri regionali o già iscritte nel Registro Nazionale presso il Ministero del lavoro, saranno automaticamente fatte transitare nel Registro Unico Na- zionale del Terzo settore di nuova istituzione.

Affinché ciò avvenga sarà necessario integrare lo statuto in pos- sesso con le nuove norme previste dal Codice del Terzo settore entro il termine del 31 ottobre 2020, così prorogato con una disposizione legislativa.

Per la modifica dello statuto è previsto che si possa operare se- condo le norme dell’assemblea ordinaria.

Per la registrazione dello Statuto è prevista l’esenzione da Impo- sta di Registro e Imposta di Bollo.

Le caratteristiche, già in parte previste dalla legge n. 383/2000, sono state integrate con l’obbligo, in fase di costituzione, della presenza minima di sette persone o tre associazioni di promo- zione sociale già esistenti per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una delle attività previste dall’art. 5 del nuovo Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione dell’acro- nimo A.P.S. 

  1. – Come deve essere stilato lo Statuto?

Lo Statuto è parte fondamentale dell’atto costitutivo e riporta le particolari norme di regolamentazione di tutta l’attività di gestio- ne dell’ Ente dettate dal Codice del Terzo settore e le varie dispo- sizioni di comportamento tra gli associati.

Le norme di carattere obbligatorio che devono essere inserite negli statuti sono state individuate ed elencate nella Circolare del Mini- stero del Lavoro n. 20/2018.

  1. – Come si redige il Bilancio e il Rendiconto?

Si premette che tutti gli E.T.S., secondo le disposizioni dell’art. 13 del Codice del Terzo settore, devono redigere il bilancio di eserci- zio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto finanziario e dalla Relazione di missione.

Gli Enti con ricavi, rendite e proventi di varia natura non supe- riori a 220.000 Euro possono redigere un Rendiconto di cassa e devono in ogni caso pubblicare annualmente sul proprio sito internet o sul sito della rete di appartenenza gli eventuali emolu- menti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli or- gani di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati ed erogati di valore superiore a 100.000 Euro.

Il bilancio sociale, invece, deve essere redatto dagli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi e altre entrate superiori a 1 milione di Euro.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS, pubblicato sul proprio sito internet e redatto secondo le linee guida che saranno emanate con un decreto ministeriale.

Una forma di Rendiconto per cassa valida per la redazione del bilancio è quella costituita dallo schema indicato dal decreto mi- nisteriale 5 marzo 2020.

Lo schema previsto dal decreto è diviso in Sezioni:

Sezione 1): Uscite e Entrate relative alle attività di interesse ge- nerale, con evidenza di Avanzo o Disavanzo di gestione;

Sezione 2): Uscite e Entrate relative alle attività diverse, con evi- denza di Avanzo o Disavanzo di gestione;

Sezione 3): Uscite e Entrate relative alla raccolta fondi, con evi- denza di Avanzo o Disavanzo di gestione;

Sezione 4): Uscite e Entrate relative alle attività finanziarie e pa- trimoniali, con evidenza di Avanzo o Disavanzo di gestione; Sezione 5): Uscite e Entrate di supporto generale con Avanzo o Disavanzo di gestione.

Si completa il documento con l’evidenziazione dell’Avanzo o Disa- vanzo di gestione.

  1. – Come si ottiene la personalità giuridica?

Secondo la precedente normativa del Codice Civile le associazio- ni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, in base all’art. 12, acquistavano la personalità giuridica a mezzo del rico- noscimento concesso con un decreto del Presidente della Repub- blica.

Questa norma, abrogata con il D.P.R. 10.02.2000, n. 361, preve- deva che la personalità giuridica poteva essere acquisita attraver- so una richiesta alla Prefettura di competenza territoriale con la presentazione di idonea documentazione e con l’indicazione del possesso di un patrimonio che variava a seconda dell’ufficio loca- le di appartenenza.

Con l’emanazione del decreto legislativo sul Terzo settore l’articolo 21 di tale decreto ha disposto una nuova procedura per l’acquisi- zione della personalità giuridica. Secondo questa nuova norma, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore acquistano la perso- nalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

La procedura prevede che l’atto costitutivo dell’associazione ri- chiedente sia redatto da un Notaio il quale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge, deposita l’atto entro venti giorni presso il competente Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore e ne richiede la registrazione.

Tra i requisiti richiesti per l’iscrizione è necessario il possesso, da parte dell’associazione richiedente, di un patrimonio non inferiore a 15.000 euro. Per le fondazioni è richiesto un patrimonio non inferiore a 30.000 euro. 

  1. – Come si associa un nuovo soggetto?

Tra le norme previste per l’ordinamento e per l’amministrazione è stata inserita quella riguardante l’ammissione di un nuovo as- sociato.

Su domanda dell’interessato il Consiglio direttivo emana una deli- bera di ammissione che viene comunicata allo stesso richiedente.

Dopo il versamento della quota associativa prevista dal Consiglio di amministrazione il nuovo associato viene iscritto nel Libro degli associati.

In caso di delibera di rigetto il Consiglio direttivo comunica all’in- teressato la motivazione del rifiuto di iscrizione e questi ha la pos- sibilità di chiedere, entro sessanta giorni, una pronuncia dell’as- semblea, o di un altro organo eletto (ad esempio il Collegio dei Probiviri), in merito ai motivi del rigetto. 

  1. – Quali sono le competenze dell’Assemblea?

Le norme generali del Codice del Terzo settore prevedono i compiti che l’Assemblea deve svolgere.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, emana la delibera con la presenza del numero di associati previsto dallo Statuto.

L’Assemblea riveste la massima importanza nella vita associativa ed è l’organo principale di tutte le attività svolte in quanto le ini- ziative proposta dall’organo amministrativo devono essere ratifi- cate e approvate con una delibera.

Hanno titolo a partecipare alle sedute assembleari tutti gli asso- ciati che abbiano almeno tre mesi di anzianità e siano iscritti nel libro degli associati. La normativa prevede che lo Statuto possa regolare un termine diverso per la partecipazione alle sedute e con diritto di voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore può essere concessa la possibilità di più voti, ma non più di cinque, in relazioni alle norme statutarie.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre as- sociati nelle associazioni che hanno un numero di soci fino a cinquecento.

Le delibere approvate con il voto di coloro che hanno conflitti di interesse possono essere oggetto di azione di annullabilità secon- do le norme del Codice civile.

Qualsiasi mezzo di comunicazione può essere adottato dallo sta- tuto ai fini della partecipazione ai lavori dell’assemblea.

L’ Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti principali:

  • Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

  • Nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • Approvazione del bilancio;

  • Emanazione di delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;

  • Emanazione di delibera di esclusione degli associati in caso di mancata previsione di appartenenza ad altro organo.

L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

  • Modificazione dello statuto;

  • Delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell’associazione;

  • Delibera su altri argomenti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

  1. – Come si compone l’Organo di Amministrazione?

L’organo di amministrazione è composto dai Consiglieri di ammi- nistrazione e dal Presidente del consiglio di amministrazione. Il Presidente, in via generale, è eletto dall’assemblea, salvo la nomi- na dei primi amministratori in fase di costituzione.

La nuova normativa non prevede un numero preciso degli ammi- nistratori ma, per consuetudine, il numero può variare con un minimo di cinque ed in numero dispari.

I Consiglieri eletti, in mancanza di una precisa disposizione di legge, possono eleggere nel loro ambito il Presidente, in alternati- va all’elezione nella seduta di votazione, a cui viene attribuita la rappresentanza dell’Associazione.

In base alle disposizioni previste, e in conformità anche all’art. 2383 del Codice civile, gli amministratori devono chiedere l’scri- zione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro 30 giorni dalla loro nomina.

Per quanto riguarda la responsabilità, in base all’art. 28 del Co- dice del Terzo settore gli Amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi dell’articolo 2392 e seguenti del Codice civile.

  1. – Quando è necessario istituire l’Organo di controllo e la Revisione?

  1. Organo di controllo.

In ogni Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, ai fini del controllo dell’assetto legale e statutario, per obbligo di legge ai sensi dell’art. 30 CTS, viene nominato l’organo di controllo allor- ché per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguen- ti limiti:

    1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

    2. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

    1. Dipendenti occupati in media durante l’anno: 5 unità.

Quest’obbligo cessa qualora per due esercizi consecutivi i suddet- ti limiti non vengono superati.

Qualora non vi sia l’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti previsto dal successivo art. 31, l’organo di controllo esercita anche il controllo contabile.

  1. Revisione legale dei conti.

L’obbligo della revisione legale dei conti scatta quando vengono superati due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

    1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

    2. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

    1. Dipendenti occupati durante l’esercizio: 12 unità.

Anche in questo caso gli obblighi cessano quando tali limiti non vengano superati per due esercizi consecutivi.

  1. – Cosa sono le Reti associative?

Le reti associative possono essere di due tipi:

  1. le reti associative locali possono associare enti del terzo settore in numero inferiore a 100 oppure, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore che siano operanti in almeno cin- que regioni o province autonome.

Queste reti devono svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale;

  1. le reti nazionali aventi gli stessi scopi sopra elencati devono avere come associati un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore e avere le sedi legali o operative in almeno dieci regioni o province autonome.

Esse possono esercitare anche il monitoraggio dell’attività de- gli enti associati e assistenza tecnica nei loro confronti. 

  1. – Cosa è il R.U.N.T.S.?

Novità assoluta che sta alla base di tutta la riforma è la creazione del Registro Unico nazionale del Terzo settore nel quale saranno iscritti tutti gli enti di tipo associativo che avranno interesse a seguire le nuove norme.

Gli enti che riterranno opportuno, per convenienza economica o amministrativa, di non chiedere l’iscrizione continueranno le loro attività secondo le normali regole previste per gli enti di natura economica.

L’art. 45 del nuovo codice prevede l’istituzione di un Registro uni- co nazionale degli enti del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito territorialmente con la col- laborazione delle Regioni e delle Province autonome.

La struttura destinata alla gestione del registro prenderà il nome di “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso le province autonome prenderà il nome di “Ufficio provin- ciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il Registro è formato dalle seguenti sezioni in cui gli enti chiede- ranno di essere inseriti:

    • Organizzazioni di volontariato;

    • Associazioni di promozione sociale;

    • Enti filantropici;

    • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

    • Reti associative;

    • Società di mutuo soccorso;

    • Altri enti del Terzo settore.

L’iscrizione è consentita per una sola sezione ma le Reti associa- tive potranno indicarne un numero superiore.

Per l’iscrizione nel Registro unico nazionale l’ente deve presentare una domanda sottoscritta dal rappresentante legale allegando, eventualmente, l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali altri do- cumenti che saranno richiesti dall’ufficio del registro regionale, specificando la sezione in cui vorrà essere iscritto.

L’Ufficio del registro regionale, dopo aver esaminato la documen- tazione, iscrive l’ente richiedente nel registro.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza ri- chiesta esplicita di eventuale integrazione della documentazione presentata, la stessa si intende accolta.

In caso di diniego dell’iscrizione può essere proposto ricorso avan- ti al tribunale amministrativo competente (TAR). 

  1. – Come si gestiscono le Convenzioni con la Pubblica Amministrazione?

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, con almeno sei mesi di iscrizione del Registro unico, han- no la possibilità di stipulare convenzioni con tutte le amministra- zioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimbor- so delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tra i particolari requisiti che devono essere in possesso degli enti vi è quello della dimostrazione di avere adeguata attitudine intesa come concreta capacità di operare, attraverso la constatazione della effettiva organizzazione, formazione e aggiornamento dei vo- lontari.

Non essendo previsto esplicitamente, si deve intendere che le con- venzioni possano essere stipulate senza ricorrere al metodo degli appalti allorché siano a titolo gratuito, mentre sarà necessaria la gara di appalto in caso di convenzione a titolo oneroso.

– Quali sono le disposizioni in materia fiscale??

  1. -Disposizioni in materia di imposte dirette.

L’art. 79 tratta la materia delle imposte dirette e individua le atti- vitàdaconsiderarsinoncommercialiequellecommercialispecifi- cando che gli ETS, diversi dalle imprese sociali, applicano anche le norme del Testo unico delle imposte dirette, in quantocompatibili.

1° - Viene specificato che tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 5, individuate in numero di 26, e quelle convenzionate con le pubbliche Amministrazioni, si consi- derano non commerciali quando vengono svolte a titolo gratuito o quando vengono effettuate dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi e co- munque quando non siano superiori al 5% degli stessi costi. La nozione di costo effettivo lascia ampia discussione tra gli operatori del settore per cui si dovrà attendere una chiarifi- cazione ministeriale.

La qualifica di ente non commerciale si perde dal periodo di impo- sta in cui si superano questi parametri

2° - Non concorrono alla formazione del reddito le attività di interesse generale degli ETS quando le stesse si svolgono in via esclusiva o prevalente.

Anche i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effet- tuateoccasionalmenteanchemedianteoffertedimodicovalore inconcomitanzadicelebrazioni,ricorrenzeocampagnedisen- sibilizzazioneutilizzatiperlosvolgimentodelleattivitàdell’art. 5, non concorrono alla formazione del reddito degliE.T.S.

3° - Si considera non commerciale l’attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in con- formità alle finalità istituzionali dell’ente.

Si rende necessario, quindi, evidenziare negli statuti l’esat- ta attività che l’ente potrà svolgere nei confronti dei soggetti sopra richiamati.

Tuttavia, si considerano attività di natura commerciale tutte le attività svolte nei confronti degli associati, familiari o convi- venti degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici versati a fronte di maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto.

4° - Non concorrono alla formazione del reddito degli enti le somme versate dagli associati a titolo di quote associative o contributi associativi e i contributi erogati da parte delle Am- ministrazioni pubbliche, a titolo di elargizioni per le attività di interesse generale.

  1. - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.

L’art. 82 del Codice prevede esenzioni, esclusioni o riduzioni di imposte relativamente a varie imposte indirette di seguito indi- cate:

    1. I trasferimenti ereditari e quelli in donazione non sono as- soggettati all’imposta di successione e di donazione oltre all’imposta ipotecaria e catastale;

    2. Gli atti costitutivi e quelli di modifiche statutarie sono assog- gettati all’imposta fissa di registro. Le modifiche statuta- rie, invece, sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni nor- mative.

    3. Gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sono assoggettati all’imposta fissa di registro nel caso in cui tali beni siano utilizzati a scopo istituzionale;

    4. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le atte- stazioni e ogni altro atto o documento cartaceo o informatico posti essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall’imposta di bollo;

    5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano posso- no deliberare la riduzione o l’esenzione dell’imposta sulle attività produttive (IRAP);

    6. Non è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di cele- brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione comuni- cate alla SIAE competente;

    7. Gli atti e i provvedimenti relativi agli Enti del Terzo settore sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

  1. – Quali sono le scritture contabili?

In linea generale, gli Enti del Terzo settore, come del resto tutti gli enti non profit, devono redigere a fine esercizio un ren- diconto generale delle attività svolte nel corso dell’anno prece- dente.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio deve essere compo- sto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di gestione in cui devono essere evidenziate tutte le entrate formate anche dai ricavi commerciali, le rendite e ogni altro provento introitato.

Gli enti che hanno effettuato attività globali nel corso dell’esercizio di entità inferiori ad Euro 220.000,00 possono redigere un bilancio nella forma di Rendiconto finanziario per cassa.

Il documento di cui sopra dovrà essere redatto in conformi- tà alla modulistica ministeriale.

Gli enti di cui sopra, in caso di esercizio di attività svolta in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture con- tabili secondo le norme previste dal Codice civile per le società commerciali.

Gli enti non iscritti al registro delle imprese devono depo- sitare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

In linea specifica di tenuta delle scritture contabili, gli Enti che non applicano il regime forfetario devono tenere la contabi- lità in regime ordinario.

Gli Enti che svolgono le attività previste dall’art. 5 (istitu- zionali) e quelle previste dall’art. 6 (attività diverse) con moda- lità commerciali possono tenere le scritture contabili in regime semplificato.

In caso di esercizio di attività commerciale subordinata all’attività istituzionale gli Enti del Terzo settore devono te- nere la contabilità separata.

 

 

Ipotesi A

Ipotesi B

Legge n. 398/1991 (fino a 400.000)

Tassazione ordinaria

Volume d’affari

100.000

100.000

Costi presunti

------

80.000

Coeff. di redditività

3%

----

Reddito imponibile

3.000

20.000

IRES 24%

720

4.800

IRAP 3,9%

-----

468

Imposta da versare

720

5.268

  

 

Ipotesi A

Ipotesi B

Art. 80 C.T.S.

Forfait a scaglioni Cessione di beni

Tassazione ordinaria

Volume d’affari

100.000

100.000

Costi presunti

------

80.000

Coeff. di redditività

5%

----

Reddito imponibile

5.000

20.000

IRES 24%

1.200

4.800

IRAP 3,9%

-----

468

Imposta da versare

1.200

5.268

 

Esempio di tassazione per A.P.S.

 

 

 

 

Ipotesi A

Ipotesi B

 

 

 

Art. 86 C.T.S.

Forfait particolare

 

Tassazione

 

 

 

fino a 130.000

ordinaria

 

 

Volume d’affari

100.000

100.000

 

 

Costi presunti

------

80.000

 

 

Coeff. di redditività

3%

----

 

 

Reddito imponibile

3.000

20.000

 

 

IRES 24%

720

4.800

 

 

IRAP 3,9%

-----

468

 

 

Imposta da versare

720

5.268

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddito imponibile

7.900

 

20.000

IRES 24%

1.896

 

4.800

IRAP 3,9%

----

 

468

Imposta da versare

1.896

 

5.268

 

 

Esempio di tassazione per A.P.S.

 

 

 

Ipotesi A

Ipotesi B

 

 

 

Legge n. 398/1991 (fino a 400.000)

Tassazione ordinaria

 

 

Volume d’affari

150.000

150.000

 

 

Costi presunti

------

130.000

 

 

Coeff. di redditività

3%

----

 

 

Reddito imponibile

4.500

20.000

 

 

IRES 24%

1.080

4.800

 

 

IRAP 3,9%

-----

468

 

 

Imposta da versare

1.080

5.268

 

 

 

 

 

 

 
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