Regime contabile e adempimenti fiscali

Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali. Possono svolgere attività commerciale residuale purché questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività istituzionali come definite dallo statuto. Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale, anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di partita IVA. Va ricordato che gli utili di questa attività non possono essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi.

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (CTS) la legge n. 398/1991 è stata abrogata e per le Pro Loco con qualifica  di Associazione di promozione sociale (APS) e per le Organizzazioni di volontariato (ODV) è stato proposto un nuovo regime forfetario. Pertanto, il regime forfetario ai fini delle imposte sul reddito prevede che le APS e le ODV sopra citate possano applicare un regime forfetario in relazione del volume degli incassi conseguito nel corso dell’ esercizio.”

IL REGIME FORFETARIO NEL NUOVO C.T.S.

Le APS e le ODV che hanno conseguito nel corso dell'esercizio precedente all'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore un volume di incassi commerciali inferiori a 130.000 Euro possono applicare il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS. L'opzione vale fino al superamento di tale soglia di ricavi. Gli Enti di cui sopra possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività, prevista dal decreto IVA, di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti. Al volume dei ricavi conseguiti si applica un coefficiente di redditività dell’1% per le ODV e del 3% per le APS. Il versamento dell'imposta IRES deve essere effettuate nei termini previsti per gli adempimenti fiscali relativi alla Dichiarazione dei redditi.

ESONERO AI FINI DELL’ I.V.A.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario possono optare per regime ordinario IVA e delle imposte sul reddito. Questi Enti che applicano il sistema forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti dal decreto IVA e devono soltanto numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali. Altri adempimenti sono previsti dall’art. 86 del Codice del Terzo settore. Per ulteriori notizie e adempimenti può essere consultato il volumetto FAQ inserito nella Sezione FAQ di questo sito.

Spesometro

Lo spesometro interessa anche gli ENTI NON COMMERCIALI con partita iva, e quindi tutte le Pro Loco/organizzazioni Unpli che hanno partita iva, che nell’anno precedente alla scadenza (solitamente entro 20 aprile) hanno emesso fatture o ricevuto fatture relative alla attività commerciale svolta, indipendentemente dal loro importo.

LE PRO LOCO/strutture Unpli che non hanno partita iva NON SONO INTERESSATE

scadenza:
– per gli Enti non Commerciali e chi fa il versamento iva trimestrale solitamente il 20 aprile
(salvo eccezioni particolari, le Pro Loco con partita iva rientrano qui)
– chi fa il versamento iva mensile, entro il 10 aprile.

Le Pro Loco dovranno procedere entro il 20 aprile all’invio dei dati dello “spesometro” con modalità telematica; per effettuare tale adempimento si dovrà o registrare tutte le fatture di vendita e di acquisto, riguardanti l’attività commerciale, o compilare manualmente il modello dello “spesometro”, per poi procedere al suo invio telematico attraverso il canale ENTRATEL o utilizzando un INTERMEDIARIO ABILITATO.

Split Payment

Cos’è lo Split Payment:

Sulle forniture (di beni o servizi, escluse quelle professionali soggette a ritenuta d’acconto) effettuate verso molti Enti della Pubblica Amministrazione (Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali (es. Comuni) e Consorzi fra Enti territoriali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza), dall’1.01.2015, l’iva non sarà più pagata dall’Ente al fornitore del servizio. La Pro Loco pertanto, nel caso di fatturazione a questi Enti, emetterà una fattura applicando l’iva, inserendo la seguente dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Iva da versare a cura del committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72”, ma riceverà dall’Ente Pubblico il pagamento del solo imponibile poiché l’iva verrà versata all’Erario da parte dello stesso Ente Pubblico. Vi è un unico caso in cui questo meccanismo non si applica, ovvero quando venga emessa fattura all’Ente in reverse charge. Conseguentemente per le Pro loco in regime forfettario l’I.V.A. sulle fatture emesse nei confronti degli Enti Pubblici, l’iva sarà versata per intero dall’Ente medesimo senza l’applicazione della deduzione forfettaria al 50% prevista dalla Legge 398/91.

con la circolare 15/E del 13 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’esclusione dalla scissione dei pagamenti, o Split Payment, anche alle associazioni che sono nel regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.
Pertanto, grazie a questa precisazione, i Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni dovranno versare (pagare) interamente l’iva anche per le fatture emesse nei loro confronti delle Pro Loco (e altre associazioni) in regime di 398. Si potrà quindi recuperare anche dalle p.a. il 50% dell’iva esposta in fattura, che non dovrà essere trattenuta dai comuni e p.a.

Lo split payment continua a valere per le pro loco in regime fiscale ordinario, perché la eccezione viene fatta solo per chi è in 398/91.

Si consiglia pertanto di indicare nella fattura elettronica, che verrà emessa all’Ente Pubblico, la seguente dicitura:

Non soggetti allo “Split payment” come da circolare n.15/E del 13.04.2015

Fattura Elettronica

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la produzione in formato telematico e la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato, deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con le seguenti decorrenze:

  • dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza
  • dal 31 marzo 2015, per gli altri Enti Nazionali e per le Amministrazioni Locali.

Anche le Pro Loco, titolari di partita IVA, che dovessero emettere delle fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione devono quindi obbligatoriamente farlo utilizzando la “fattura elettronica”.

Reverse Charge (inversione contabile)

L’applicazione del reverse charge è stata estesa a diverse nuove tipologie di attività e coinvolge quindi molte più aziende di quanto non accadesse in passato, rendendo inoltre debitori dell’I.V.A. soggetti che prima non lo erano. Viene, infatti, esteso ai seguenti settori ed operazioni:

  • imprese che effettuano, verso contribuenti con partita iva, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; per tali tipologie di servizi il reverse si applicherà sia in regime di appalto che di subappalto;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (questa disposizione non è ancora in vigore perché è soggetta a conferma da parte dell’Unione Europea).
  • cessioni di bancali (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
  • settore energetico (produzione di gas ed energia elettrica).

La procedura dell’inversione contabile, già in vigore al 31 dicembre 2014 per alcune operazioni, coinvolge un debitore dell’imposta (e cioè il soggetto che riceve la fattura senza applicazione dell’Iva) che applica generalmente il regime ordinario Iva, senza limiti alla detrazione e quindi il reverse charge non genera alcun debito di imposta. Il regime del reverse charge obbliga il fornitore del servizio ad emettere fattura senza addebito d’imposta, indicando la dicitura “inversione contabile”; il cliente che riceve la fattura la integrerà con l’aliquota e l’importo dell’iva e la registrerà sia nel registro acquisti che nel registro vendite, versando successivamente l’Iva.

Diventa più complicata la situazione degli enti non commerciali, come le Pro Loco, che svolgono in prevalenza un’attività istituzionale, ma effettuano anche operazioni commerciali. Questi soggetti dovranno comunicare al prestatore di un servizio rientrante nella inversione contabile, la percentuale di incidenza della attività istituzionale (per la quale l’Iva viene addebitata nei modi ordinari) e di quella commerciale, per la quale verrà emessa fattura in regime reverse charge. La Pro Loco dovrà integrare tale fattura di acquisto con l’indicazione dell’I.V.A. e provvedere al versamento dell’I.V.A. medesima, nei termini previsti per le liquidazioni trimestrali.

Comitato Regionale
UNPLI Lombardia APS
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20066 Melzo (MI)

Codice Fiscale: 91508620159
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Attività